F.A.Q. | Risposte sull'argomento:

Fisco

I rendimenti maturati sono tassati con un'aliquota agevolata del 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli ad essi equiparati, è prevista un’aliquota pari  al 12,50%. Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall’incidenza delle fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da altri titoli, il prelievo fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%).

Sì, per i contratti stipulati fino al 31/12/2000 . La detrazione al 19% fino ad un premio massimo di euro 1.291,14 è indipendente dalla deducibilità delle somme versate al Fondo. Per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati dopo il 31/12/2000 non verrà più riconosciuta la detrazione, che sarà invece conservata per i contratti di assicurazione contro i rischi di non autosufficienza, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento e premorienza.

I contributi sono deducibili annualmente fino a 5.300,00€.

Attenzione: Se nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo i versamenti complessivi sono rimasti al di sotto del tetto massimo consentito, la differenza non sfruttata si trasforma in un plafond extra. Questo credito può essere recuperato nei 20 anni successivi attraverso una quota deducibile aggiuntiva.Per i versamenti effettuati fino al 2025 la quota aggiuntiva annua massima recuperabile è pari a 2.582,29 euro, mentre per i versamenti effettuati dal 2026 la quota sale a 2.650 euro.

Dal primo gennaio 2007 la rendita (per la parte che non ha subito ancora tassazione) è tassata al massimo al 15%; dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno di 0,3% fino a un minimo del 9%.

Dal primo gennaio 2007 il  riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il Tfr) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di:
•    morte dell’aderente,
•    stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità a meno di un terzo dell'attività lavorativa
•    cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi
•    procedure di mobilità,
•    cassa integrazione guadagni,
In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%.

Dal primo gennaio 2007 la prestazione sotto forma di capitale è tassata al massimo al 15%; dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino a un minimo del 9%.

Dal primo gennaio 2007 l’anticipazione è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) in caso la richiesta sia giustificata da spese mediche, altrimenti al 23%.

 

 

Sì, in caso di rendita rivalutabile il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%

L’operazione di trasferimento non è soggetta ad imposta.

Il vantaggio fiscale viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è il sostituto d’imposta che, direttamente, riconosce i vantaggi fiscali.

I versamenti volontari aggiuntivi, effettuati mediante bonifico a carico dell'aderente direttamente sul conto amministrativo del Fondo, devono essere invece dichiarati al momento della dichiarazione dei redditi al fine di godere dei vantaggi fiscali.