Cos'è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)?

Cos'è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Cos'è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L’adesione a un fondo pensione riserva una serie di opportunità per i propri gli iscritti; infatti, oltre ai vantaggi fiscali in fase di accumulo e al progetto principale di dotarsi di una pensione integrativa, vi è la possibilità di accedere alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), uno strumento che consente di ottenere un anticipo pensionistico in caso di cessazione dal lavoro prima di aver maturato i requisiti necessari all’accesso al pensionamento vero e proprio.

In questo articolo vedremo nel dettaglio in cosa consiste la RITA, chi sono i soggetti che potrebbero beneficiare di questa possibilità e quali valutazioni è sempre opportuno fare prima di richiederla. Scopriremo, poi, quali sono i requisiti necessari per accedere a questa prestazione e qual è il trattamento fiscale che le viene riservato.

Infine, vedremo quali sono le modalità di richiesta della RITA a Fondoposte e se è possibile revocarla.

Cos’è la RITA?

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (o RITA) consiste nell’erogazione frazionata - con periodicità trimestrale - di tutto o parte del montante accumulato e viene riconosciuta dal fondo pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile, in presenza di determinati requisiti.

Questa prestazione è prevista per l’aderente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ed è riconosciuta nell’arco di tempo che intercorre tra il momento della richiesta e l’effettiva maturazione dei requisiti di pensionamento.

Nello specifico, la RITA è uno strumento molto utile per quei lavoratori che:

  • cessano dal lavoro a pochi anni dall'età pensionabile;
  • si ritrovano in uno stato di inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi.

Si tratta quindi di una risorsa molto importante per proteggere il proprio futuro.

L’aderente a un fondo pensione deve infatti sapere che la sua scelta di aderire a un fondo pensione non guarda al solo pensionamento, ma anche all’opportunità di far fronte:

  • alle possibili incertezze lavorative;
  • alle riforme sulle pensioni pubbliche che si sono susseguite, allontanando sempre di più l’età pensionabile.

Questa rendita può essere determinata sia in base all’intero capitale accumulato sia su parte di esso.

Nella pratica, la quota di capitale richiesta con la RITA viene separata dal montante maturato fino a quel momento e viene erogata in rate trimestrali. Ciò significa che chi accede a questa prestazione va a intaccare in tutto o in parte la pensione integrativa futura, riducendone l’importo finale. In poche parole, chi attiva la RITA deve sapere che poi la pensione integrativa sarà più bassa.

Ecco perché ogni volta che si decide di accedere a una delle prestazioni riconosciute prima del pensionamento, come la RITA, occorre farlo con la massima consapevolezza delle conseguenze sulla propria posizione individuale.

Quali sono i requisiti per accedere alla RITA?

L’aderente al fondo pensione può fare richiesta della RITA esclusivamente se in possesso di determinati requisiti, che indichiamo di seguito:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, con riferimento ai contributi versati alla previdenza obbligatoria (INPS o casse professionali);
  • l'età per la pensione di vecchiaia deve essere raggiunta entro i 5 anni successivi la cessazione dell’attività lavorativa;
  • partecipazione alla previdenza complementare da almeno 5 anni.

La RITA riguarda, inoltre, i lavoratori disoccupati da più di 24 mesi, a cui manchino non più di 10 anni dalla pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

Come viene tassata la RITA?

La tassazione della RITA segue le medesime regole a cui è sottoposta la normale prestazione pensionistica integrativa.

Nel dettaglio, si applica l’imposizione fiscale prevista anche per la pensione integrativa, cioè:

  • imposta sostitutiva con aliquota agevolata massima pari 15% (ricordiamo che l’aliquota minima IRPEF è invece pari al 23%);
  • tale aliquota si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche oltre il quindicesimo;
  • l’aliquota minima, per effetto della diminuzione annuale, sarà pari al 9%.

Le informazioni relative al trattamento fiscale sulla RITA sono consultabili nel “Documento sul Regime fiscale” consultabile sul sito internet del fondo all’indirizzo www.fondoposte.it.

Come richiedere la RITA al Fondoposte

La richiesta di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) può essere inoltrata in modalità full digital oppure tramite modulo cartaceo.

  • Modalità full digital: accedendo alla sezione "R.I.T.A." dell’area riservata dal sito di Fondoposte, gli aderenti che hanno certificato i propri recapiti possono effettuare una simulazione dell’importo netto erogabile e, successivamente, inoltrare la richiesta di prestazione e i relativi allegati direttamente online, senza moduli cartacei. Questa modalità consente tempi di liquidazione più rapidi.
  • Modalità cartacea: in alternativa, è possibile scaricare e compilare l'apposito modulo reperibile qui. Nel documento, l'aderente deve indicare i propri dati anagrafici e dichiarare la presenza di tutti i requisiti utili a ottenere la prestazione. Dovrà inoltre segnalare:
    • la percentuale delle somme accantonate per le quali richiede l’erogazione in rate trimestrali della RITA;
    • gli estremi bancari o postali (IBAN incluso) del conto sul quale ricevere le somme.

In entrambi i casi, occorre allegare:

  • copia di un documento di identità in corso di validità;
  • la certificazione INPS comprovante il possesso del requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, qualora si richieda la RITA nei cinque anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • un’attestazione del periodo di inoccupazione superiore a ventiquattro mesi (ad esempio la certificazione del centro per l’impiego), qualora si richieda la prestazione nei dieci anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Il modulo e gli allegati (cartacei) dovranno essere inviati all’indirizzo fondoposte@fondoposte.it o tramite PEC all’indirizzo fondoposte@pec.it.

La RITA e la scelta dell’opzione di investimento

Al momento della richiesta, l’aderente dovrà:

  • Scegliere la percentuale di montante accumulato da destinare a RITA (integrale o parziale).
  • Scegliere il comparto di investimento in cui far confluire il montante da destinare a RITA con facoltà dell’iscritto di cambiare il comparto anche durante l’erogazione della prestazione, decorsi almeno 12 mesi dalla data di attivazione della RITA.

Avvertenza: in mancanza di scelta la porzione di montante destinata a RITA sarà riversata nel Comparto Monetario, ovverosia, quello più prudente della forma pensionistica complementare.

Puoi trovare maggiori dettagli sulle caratteristiche del comparto Monetario e sulle altre opzioni di investimento offerte da Fondoposte consultando la Nota Informativa pubblicata sul sito www.fondoposte.it.

Modalità di erogazione

Il Fondo verifica la regolarità e la completezza della richiesta avanzata e della documentazione inviata entro 60 giorni dalla relativa ricezione e provvede all’erogazione della prima rata trimestrale entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta correttamente avanzata. L'accredito dell'importo della rata di RITA avviene entro 60 giorni dalla data di disinvestimento trimestrale.

La RITA sarà erogata dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo, con periodicità trimestrale, e fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

Si può revocare la RITA?

La risposta è: sì! Nel corso dell'erogazione della RITA, infatti, l'aderente può richiederne la revoca, il che comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Inoltre, ricordiamo che nel caso in cui non venga destinata l'intera posizione individuale per la RITA, sulla parte non richiesta come anticipo pensionistico l'aderente può richiedere:

  • anticipazioni;
  • riscatto;
  • prestazione pensionistica integrativa.

Infine, nell’eventualità di un trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e l'intera posizione individuale confluisce nel nuovo fondo pensione.

Per maggiori informazioni sulla revoca della RITA ti invitiamo a cosultare la pagina dedicata.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell’adesione leggere la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, della Nota informativa”.

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